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Art. 279 Condizioni temporali di accesso (Codice della Crisi d'impresa)

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.

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