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Art. 276 Chiusura della procedura (Codice della Crisi d'impresa)

3 apr 2020
Tempo di lettura: 1 min

1. La procedura si chiude con decreto.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

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