top of page

Art. 273 Formazione del passivo (Codice della Crisi d'impresa)

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non puo' far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto del contraddittorio.

4 visualizzazioni0 commenti
bottom of page