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Immagine del redattoreStudio Legale D'Antuono

Art. 265 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa' (Codice della Crisi)

1. La proposta di concordato per la societa' sottoposta a liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

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