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Art. 263 Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza

Art. 263 Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza (Codice della Crisi d'impresa)


1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della societa' o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato e' incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della societa', in quanto compatibili.

2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della societa' nei casi di responsabilita' sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.

3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il patrimonio della societa' medesima, il curatore puo' proporre l'azione sociale di responsabilita' e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della societa'.

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