1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle societa' con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.
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