Art. 259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
Art. 259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari (Codice della Crisi d'impresa)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.