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Art. 257 Liquidazione giudiziale della societa' e dei soci (Codice della Crisi d'impresa)

1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della societa', sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.

2. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.

4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.

5. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

6. Il curatore della liquidazione giudiziale della societa' puo' esercitare l'azione sociale di responsabilita' nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

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