1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
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