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Art. 254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori (Codice della Crisi d'impresa)

1. Gli amministratori e i liquidatori della societa' in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

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