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Art. 253 Nuova proposta di concordato (Codice della Crisi d'impresa)

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

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