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Art. 251 Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale (Codice della Crisi d'impresa)

1. Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo o che e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 250.

3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

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