Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori (Codice della Crisi d'impresa)
- Studio Legale D'Antuono
- 2 apr 2020
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1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
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