Art. 218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi (Codice della Crisi d'impresa)
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
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