Art. 215 Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti (Codice della Crisi d'Impresa)
1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia' pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
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