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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 214 Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco (Codice della Crisi)

1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo e' disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 216, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

3. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.

4. Il curatore puo' procedere altresi' alla cessione delle attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede al cedente.

6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario.

7. Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o piu' societa', eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della societa' che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

8. Il pagamento del prezzo puo' essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

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