Art. 205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (Codice della Crisi)
- Avv. Francesco D'Antuono
- 31 mar 2020
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1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
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