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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (Codice della Crisi)

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

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