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Art. 198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio (C.C.I.)

Art. 198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio (Codice della Crisi d'Impresa)


1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.

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