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Art. 193 Sigilli (Codice della Crisi d'Impresa)

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non e' possibile procedere immediatamente al loro inventario.

2. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica.

3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori.

4. Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

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