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Art. 178 Vendita con riserva di proprietà (Codice della Crisi d'Impresa)

Immagine del redattore: Avv. Francesco D'AntuonoAvv. Francesco D'Antuono

1. Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.

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