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Art. 175 Contratti di carattere personale (Codice della Crisi d'Impresa)

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volonta' di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualita' soggettiva della parte nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' stata motivo determinante del consenso.

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