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Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia (Codice della Crisi d'Impresa)

Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

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