Art. 170 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia (Codice della Crisi d'Impresa)
- Avv. Francesco D'Antuono
- 26 mar 2020
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Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
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