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Art. 158 Crediti non pecuniari (Codice della Crisi d'Impresa)

Immagine del redattore: Avv. Francesco D'AntuonoAvv. Francesco D'Antuono

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

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