Art. 150 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (Codice della Crisi d'Impresa)
- Avv. Francesco D'Antuono
- 22 mar 2020
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Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
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