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Art. 149 Obblighi del debitore (Codice della Crisi d'Impresa)

1. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento. 2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. 3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

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