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Art. 147 Alimenti ed abitazione del debitore (Codice della Crisi d'Impresa)

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. 2. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo' godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.

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