Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale (Codice della Crisi)
- Avv. Francesco D'Antuono
- 22 mar 2020
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Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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