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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale (Codice della Crisi)

Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

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