1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio. 2. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
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