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Art. 139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori (Codice della Crisi)

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2. 2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. 3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, puo' stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

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