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Art. 138 Nomina del comitato dei creditori (Codice della Crisi d'Impresa)

1. Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilita' ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato puo' essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. 2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti e avuto riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti stessi. 3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente. 4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2. 5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato. 6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione. 7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.

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