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Art. 137 Compenso del curatore (Codice della Crisi d'Impresa)

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore e' dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attivita' svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. E' in facolta' del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. 3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. 4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. 5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

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