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Art. 135 Sostituzione del curatore (Codice della Crisi d'Impresa)

Immagine del redattore: Avv. Francesco D'AntuonoAvv. Francesco D'Antuono

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore. 2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.

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