1. Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. 2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. 3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore e' ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
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