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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 13 Indicatori della crisi (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilita' dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi' indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24. 2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita' economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle societa' in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione e' allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformita' al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

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