1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore. 2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della societa' o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.
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