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Immagine del redattoreAvv. Francesco D'Antuono

Art. 121 Presupposti della liquidazione giudiziale (Codice della Crisi d'Impresa)

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

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