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Art. 121 Presupposti della liquidazione giudiziale (Codice della Crisi d'Impresa)

17 mar 2020
Tempo di lettura: 1 min

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

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