Studio Legale D'Antuono
7 apr 20201 min
1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia puo' procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.