Art. 180 Restituzione di cose non pagate (Codice della Crisi d'Impresa)
- Avv. Francesco D'Antuono
- 26 mar 2020
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Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
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