Avv. Francesco D'Antuono

14 mar 20201 min

Art. 103 Scritture contabili (Codice della crisi d'impresa)

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
 
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

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